La nostra storia

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

La storia della Categoria dei Periti Industriali segue di pari passo lo sviluppo economico italiano. Infatti, con le trasformazioni del mondo industriale si è imposta la figura del perito industriale sia come capo tecnico che nel mondo della libera professione. Le competenze professionali, sono state stabilite con il “Regolamento per la professione di Perito Industriale”, introdotto con R.D. 11 febbraio 1929, n. 275 (in Gazz. Uff., 18 marzo, n. 65). Infatti, nell’art. 16 R.D. 11 febbraio 1929, n. 275 si ritrovano gli elementi eterogenei di un mondo economico nazionale in piena trasformazione che necessità di professionisti qualificati nei settori più disparati.
Così alla professione di Perito Industriale si riconosce la competenza alla progettazione, esecuzione e direzione nei limiti delle rispettive competenze e, in generale, le “mansioni direttive nel funzionamento industriale delle aziende pertinenti le specialità stesse”. La Legge 24 giugno 1923, n. 1395 (in Gazz. Uff., 17 luglio, n. 167), recante “Disposizioni per la tutela del titolo e dell’esercizio professionale…”, all’art. 7, comma 2, statuiva, per il tramite di apposito regolamento, l’istituzione e la formazione in ogni provincia di Albi speciali per i periti. I Periti Industriali di oggi continuano a formarsi presso gli Istituti Tecnici Industriali Statali, conseguendo il diploma di maturità tecnica, dopo aver seguito un corso di studi secondario superiore della durata di cinque.

Dopo il conseguimento del diploma di maturità, l’accesso alla professione è subordinato al superamento di un esame di Stato, al quale si viene ammessi solo dopo avere svolto un periodo di praticantato della durata di due anni.

La Legge 2 febbraio 1990, n. 17 (in Gazz. Uff., 12 febbraio, n. 35), recante “Modifiche all’ordinamento dei periti industriali” e la Delibera attuativa del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali 24 maggio 1990, così modificata dalla delibera CNPI 2 febbraio 1996, n. 122/18, stabiliscono le modalità di svolgimento della pratica professionale che può essere svolta sia presso un professionista per la durata di un biennio, sia effettuata nelle forme equivalenti dell’attività tecnica subordinata relativa al diploma o di insegnamento per tre anni (lavoro subordinato).

Successivamente, il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (in Gazz. Uff., S.O., n. 190 del 17 agosto 2001), recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti di ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”, ha modificato le modalità di accesso all’esame di abilitazione per l’esercizio della libera professione di Perito Industriale. L’art. 55 D.P.R. n. 328/01 stabilisce che agli esami di Stato per la professione di Perito Industriale si accede con la laurea, tra quelle regolate al D.M. 4 agosto 2000 (cd. “Lauree triennali”), comprensiva di un tirocinio di sei mesi, svolto in tutto o in parte durante il corso di studi tramite convenzioni stipulate tra gli Ordini o Collegi e le Università o con Istituti secondari superiori (Art. 6 D.P.R. n. 328/01).

Invero, per poter accedere agli esami di Stato per l’abilitazione professionale di Perito Industriale, l’art. 55, comma 2, lett. d), D.P.R. cit., è necessario conseguire la laurea in una delle seguenti classi:

  • Classe 4 (“Scienze dell’architettura e dell’ingegneria civile”), 7 (“Urbanistica e scienze della pianificazione territoriali ed ambientale”) e 8 (“Ingegneria civile e ambientale”) (SEZIONE EDILIZIA);
  • Classe 9 (“Ingegneria dell’informazione”) (SEZIONE ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI);
  • Classe 10 (“Ingegneria industriale”) (SEZIONI: ELETTROTECNICA ED AUTOMAZIONE; COSTRUZIONI AERONAUTICHE; CRONOMETRIA; INDUSTRIA CARTARIA; INDUSTRIE CEREALICOLE; INDUSTRIA NAVALMECCANICA; INDUSTRIA OTTICA; MATERIE PLASTICHE, MECCANICA; METALLURGIA; TESSILE CON SPECIALIZZAZIONE PRODUZIONE DEI TESSILI; TESSILE CON SPECIALIZZAZIONE CONFEZIONE INDUSTRIALE; TERMOTECNICA;
  • Classe 16 (“Scienze della terra”) (SEZIONE INDUSTRIE MINERARIE);
  • Classe 20 (“Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali”) (SEZIONE TECNOLOGIE ALIMENTARI);
  • Classe 21 (“Scienze e tecnologie chimiche”) (SEZIONI: CHIMICA CONCIARIA; CHIMICO; CHIMICA NUCLEARE; INDUSTRIA TINTORIA);
  • Classe 23 (“Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda”) (SEZIONI: ARTI FOTOGRAFICHE; ARTI GRAFICHE);
  • Classe 25 (“Scienze e tecnologie fisiche”) (SEZIONI: ENERGIA NUCLEARE; FISICA INDUSTRIALE);
  • Classe 26 (“Scienze e tecnologie informatiche”) (SEZIONE INFORMATICA);
  • Classe 42 (“Disegno industriale”) (SEZIONE DISEGNO DI TESSUTI).

E’ utile ricordare che, nonostante il mutamento delle modalità di accesso alla libera professione, restano ferme le attività professionali riservate o consentite a ciascuna professione stabilite dalla normativa vigente (art. 1, comma 2, e art. 55, comma 1, D.P.R. n. 328/01). Così come restano invariate le competenze professionali riservate ai Periti Industriali, tra le altre, in materia impiantistica, edilizia, infortunistica stradale (con competenza esclusiva nella ricostruzione dinamica dei sinistri).

Il lento ed affannoso adeguamento del sistema formativo scolastico professionalizzante italiano a quello europeo ha provocato numerosi ritardi, il più grave dei quali, il problema del riconoscimento della professione in regime di reciprocità con gli altri Paesi europei. Tuttavia, la direttiva 89/48/CEE, che stabilisce un “sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni” e la Direttiva 92/51/CEE del Consiglio, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la Direttiva 89/48/CEE del Consiglio, riguardante un iniziale sistema generale di riconoscimento per i diplomi conseguiti a seguito di periodi di formazione della durata minima di 3 anni. Sono ancora strumenti normativi di riferimento per il professionista che voglia svolgere la propria attività professionale all’interno dell’UE.

Invero, le Direttive introducono il principio del riconoscimento reciproco delle condizioni di accesso alle quali gli Stati membri subordinano l’esercizio delle professioni. Il sistema si basa sul principio della fiducia reciproca nelle rispettive formazioni professionali di Stati che hanno un livello equivalente di sviluppo economico, sociale e culturale. Pertanto, un Paese membro ospitante non può rifiutare l’accesso o l’esercizio ad una professione al cittadino di un altro Stato membro, se il richiedente possiede il diploma che nello Stato d’origine è richiesto per accedere o esercitare una professione.

“L’accesso a una professione o l’esercizio della medesima deve considerarsi direttamente disciplinato da norme giuridiche qualora disposizioni di legge, di regolamento o amministrative dello Stato membro ospitante istituiscano un regime che produce l'effetto di riservare espressamente tale attività professionale alle persone che soddisfano a talune condizioni e di vietare l'accesso a quelle che non vi soddisfino (v. sentenza Aranitis,)” (Sentenza della Corte di Giustizia 8 Luglio 1999 - Causa C-234/97). Così, l’Italia ha progressivamente recepito le Direttive comunitarie in materia di riconoscimento dei titoli di studio e dei percorsi formativi. In ultimo, la direttiva 2001/19/CE (che integra la direttiva 92/51/CE) è stata recepita in Italia con D. Lgs. 8 luglio 2003, n. 277 (pubbl. in Gazz. Uff. n. 239 del 14 ottobre 2003 – S.O. n. 161), la quale rappresenta il passaporto del Perito Industriale per l’esercizio della relativa professione “regolamentata” all’interno dell’Unione Europea. Infatti, l’art. 1 D. Lgs. n. 277/03, definisce “formazione regolamentata” “qualsiasi formazione direttamente orientata all’esercizio di una determinata professione e consistente in un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale in un’università o in un altro istituto di livello di formazione equivalente e, se del caso, nella formazione professionale nel tirocinio o nella pratica professionale richiesti oltre il ciclo di studi post-secondari: la struttura e il livello professionale, del tirocinio o della pratica professionale devono essere stabiliti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro interessato o soggetti al controllo o all’autorizzazione dell’autorità designata a tal fine”. L’Allegato I del decreto, di cui al punto 1 dell’art. 1, annovera tra le professioni regolamentate quella del Perito Industriale.

A tal fine, la categoria professionale dei Periti Industriali si colloca tra le professioni con livello di qualificazione descritto all’art. 11, lett. d) della “Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 (pubblicato in G.U.C.E. il 30 settembre 2005, L 255/22), relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali”, la quale nel Titolo III – Libertà di stabilimento “Regime generale di riconoscimento di titoli di formazione”, nella rubrica “Livelli di qualifica”, raggruppa nel livello d) i soggetti che hanno conseguito “un diploma che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento post-secondario di una durata minima di tre e non superiore a quattro anni o di una durata equivalente a tempo parziale, impartita presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore o un altro istituto che impartisce una formazione di livello equivalente, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari” (art. 11, comma 1, lett. d) Direttiva 2005/36/CE).Invero, non va sottaciuto quanto è contenuto nella decisione del Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea del 15 dicembre 2004, n. 2241/2004/CE inerente la definizione di un “Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze – Europass”. La decisione considera fondamentale una maggiore trasparenza delle qualifiche e delle competenze, al fine di agevolare in tutta Europa la mobilità nella prospettiva dell’apprendimento permanente, contribuendo così allo sviluppo di un’istruzione ed una formazione di qualità. A tal fine, l’Europass è uno strumento di informazione a livello comunitario, il quale dà la possibilità ai cittadini di presentare in modo chiaro e completo le informazioni relative a tutte le loro qualifiche e competenze.